È operativo dal 3 agosto 2026. Il D.Lgs 5/2026, che recepisce la direttiva RED III, riscrive l'Allegato III del D.Lgs 199/2021 ed estende l'obbligo di copertura da fonti rinnovabili anche alle ristrutturazioni importanti di 1° e 2° livello e alla ristrutturazione dell'impianto termico. Prima riguardava solo le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti. Fa fede la data di presentazione del titolo edilizio: le pratiche protocollate entro il 2 agosto 2026 restano nel regime previgente, ogni deposito successivo ricade nelle nuove quote.
Dal 3 agosto 2026 una quota dei consumi dell'edificio deve essere coperta da fonti rinnovabili. Non è un incentivo: è una condizione per ottenere il titolo edilizio, e va verificata prima di depositare la pratica, non dopo aver scelto l'impianto.
Le quote dipendono dal tipo di intervento: 60% per nuova costruzione e demolizione con ricostruzione, 40% per la ristrutturazione di primo livello, 15% per quella di secondo livello e per il solo impianto termico. La conseguenza pratica è che una caldaia a gas da sola non soddisfa più il requisito.
Dati e quadro normativo verificati al 15 ottobre 2026 — Agenzia Martino, agenzia di rappresentanza HVAC in Liguria dal 2000.Dal 3 agosto 2026 anche una ristrutturazione importante o il rifacimento dell'impianto termico devono coprire una quota minima dei consumi con fonti rinnovabili. Fino al 2 agosto l'obbligo riguardava sostanzialmente nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti; da quella data la platea si allarga a gran parte degli interventi sul costruito.
La norma è l'articolo 29 del D.Lgs 5/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, in vigore dal 4 febbraio 2026), che recepisce la direttiva europea RED III e riscrive l'Allegato III del D.Lgs 199/2021. Le nuove soglie diventano operative per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto 2026.
Il riferimento temporale è la presentazione della pratica, non l'inizio dei lavori. È un dettaglio con effetti pratici immediati: le pratiche protocollate entro il 2 agosto 2026 restano nel regime precedente anche se i lavori partono mesi dopo, mentre ogni titolo depositato dal 3 agosto ricade nelle nuove quote. Su un cantiere già impostato, quindi, la prima cosa da controllare è la data di protocollo.
Quote minime di copertura dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, secondo l'Allegato III del D.Lgs 199/2021 come riscritto dal D.Lgs 5/2026.
| Intervento | Privati | Edifici pubblici | Verifica richiesta |
|---|---|---|---|
| Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti rilevanti | 60% | 65% | Doppia: 60% su ACS e 60% su ACS + climatizzazione invernale ed estiva |
| Ristrutturazione importante di 1° livello (oltre il 50% della superficie disperdente + impianto) | 40% | 45% | Doppia: 40% su ACS e 40% su ACS + climatizzazione |
| Ristrutturazione importante di 2° livello (oltre il 25% della superficie disperdente) | 15% | 20% | Unica: 15% su climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa) |
| Ristrutturazione dell'impianto termico (modifica sostanziale di generazione + distribuzione o emissione) | 15% | 20% | Unica: 15% su climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa) |
Resta invariato l'obbligo di potenza elettrica da fonte rinnovabile sull'edificio, calcolato con la formula sulla superficie in pianta, con maggiorazione del 10% per gli edifici pubblici.
Attenzione: l'inadempienza comporta il diniego del titolo edilizio. La verifica va documentata nella relazione tecnica ex Legge 10/91 depositata con la pratica. Sono attesi chiarimenti del MASE sulla definizione puntuale di "ristrutturazione dell'impianto termico" e sui requisiti dell'Allegato IV per le pompe di calore.
La quota si copre combinando tecnologie: non esiste una soluzione unica valida per tutti gli edifici. Nel costruito ligure — facciate vincolate, spazi tecnici ridotti, coperture piccole — la scelta si gioca quasi sempre su queste leve.
Aria-acqua o aria-aria: è la via più diretta alla quota rinnovabile perché l'energia termica prodotta è contabilizzata in larga parte come rinnovabile. Copre riscaldamento, raffrescamento e, nelle configurazioni integrate, anche l'acqua calda sanitaria.
Caldaia a condensazione e pompa di calore in un unico prodotto certificato dal costruttore. Utile dove il radiatore esistente e le temperature di mandata alte rendono difficile la pompa di calore pura.
Nelle verifiche che richiedono la doppia soglia su ACS è spesso il modo più economico per raggiungere la percentuale richiesta, anche in abbinamento a un generatore tradizionale.
Copre l'obbligo di potenza elettrica calcolato sulla superficie in pianta e alza l'autoconsumo dell'impianto a pompa di calore. Con accumulo, migliora ulteriormente il bilancio annuo.
Radiante a pavimento, parete o canalizzato: abbassando la temperatura di mandata si alza il rendimento della pompa di calore e si rende la quota più facile da centrare. La VMC con recupero riduce il fabbisogno complessivo.
Il 2026 è l'ultimo anno con le aliquote piene: dal 2027 le detrazioni scendono a 36% e 30%.
50% sull'abitazione principale, 36% sugli altri immobili. Copre pompa di calore, fotovoltaico, accumulo, VMC e radiante. Massimale 96.000 € per unità, in 10 quote annuali.
Contributo diretto GSE, non detrazione: fino al 65%, erogato in 1-5 rate. Dotazione 2026 di 900 milioni di euro, 450 alla Pubblica Amministrazione e 450 a privati e imprese. Non cumulabile con la detrazione sullo stesso intervento.
Al 10% su manutenzione straordinaria e ristrutturazione residenziale, con la regola dei beni significativi. Senza scadenza.
Dal 3 agosto 2026, con riferimento alla data di presentazione del titolo edilizio e non all'avvio dei lavori. Le pratiche protocollate entro il 2 agosto 2026 restano soggette al regime previgente.
Per i privati: 60% per nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamenti rilevanti; 40% per la ristrutturazione importante di 1° livello; 15% per la ristrutturazione importante di 2° livello e per la ristrutturazione dell'impianto termico. Per gli edifici pubblici: 65%, 45% e 20%.
No. Serve una modifica sostanziale che riguardi anche distribuzione o emissione. Sono esclusi anche gli interventi fino al 25% della superficie disperdente che non toccano l'impianto.
Il titolo edilizio viene negato. La conformità va dimostrata nella relazione tecnica ex Legge 10/91 depositata insieme alla pratica.
Sì: impossibilità tecnica e — novità del D.Lgs 5/2026 — non convenienza economica attestata nella relazione L.10/91, con requisito alternativo sull'indice EPnren per nuove costruzioni e ristrutturazioni di 1° livello. L'effetto Joule è ammesso solo in classe B o superiore.
Sì. Restano disponibili Bonus Ristrutturazioni 50% / 36%, Conto Termico 3.0 fino al 65% e IVA agevolata al 10%. Conto Termico e detrazione non sono cumulabili sullo stesso intervento.
Mandaci i dati della pratica: verifichiamo l'inquadramento, la quota applicabile e la configurazione impiantistica che la rispetta — con il preventivo integrato di tutte le tecnologie coinvolte.